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Lettera informativa colleghi - VACCINAZIONI

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Care colleghe e colleghi , al fine di far chiarezza su quanto ogni giorno viene a noi richiesto e per adottare tutti un univoco atteggiamento e non ingenerare ulteriore confusione ribadisco che :

SOLO QUALORA IL PEDIATRA LO RITENGA UTILE E NECESSARIO ( secondo scienza e coscienza nell' interesse del minore e non per convinzioni filosofiche / ideologiche dei genitori )POSSONO ESSERE RICHIESTI ACCERTAMENTI SULLO STATO ANTICORPALE DEL PAZIENTE .

NEL RISPETTO DI QUANTO PREVISTO DALLA LEGGE LORENZIN SULL'OBBLIGO VACCINALE QUESTI EVENTUALI ACCERTAMENTI DEVONO ESSERE A CARICO , SEMPRE E IN OGNI CASO , DELLA FAMIGLIA E NON PRESCRITTI ATTRAVERSO IL SSN .

PER FAR CHIAREZZA SUL CODICE P03 VI ALLEGO DI SEGUITO I RIFERIMENTI E LA NORMA DI LEGGE DEL 1998 A CUI SI RIFERISCE CHE NON PUO' COMUNQUE SUPERARE LA LEGGE APPENA APPROVATA .

A VOLTE TALE CODICE VENIVA UTILIZZATO IN CASO DI ALCUNI CONTROLLI PER MINORI STRANIERI PER ADOZIONI PROVENIENTI DA PARTICOLARI AREE E , PER QUANTO DI MIA CONOSCENZA , ESCLUSIVAMENTE IN AMBITO OSPEDALIERO O DALLA SANITA' PUBBLICA .

In allegato troverete inviate dalla Dott.ssa Gambotto tutte le informazioni utili per meglio conoscere la situazione normativa attuale .

Per ulteriore conoscenza dell'argomento vaccini e per poter meglio rispondere ad ev. richieste , a volte fantasiose , di esoneri vi consiglio caldamente di scaricare dal link sottostante inviato dalla Dott.ssa Gambotto la GUIDA ALLE CONTROINDICAZIONI ALLE VACCINAZIONI e di utilizzarla per meglio comunicare e sostenere dati scientifici a supporto delle vaccinazioni .

Cordiali saluti e buon lavoro a tutti .

Dott. Renato Turra

Segretario Provinciale Fimp Torino

Per conoscenza :

ALLEGATO C – Elenco regionale Codici Esenzioni La tabella contiene i codici esenzione validi a livello nazionale (allegato 12 del disciplinare tecnico del Decreto del Ministero Economia e Finanze 17 marzo 2008), integrati con i codici della Regione Emilia-Romagna. Tabella Codifica Esenzioni

"Ridefinizione del sistema di partecipazione al cP03

P03 Prestazioni correlate alla pratica vaccinale obbligatoria o raccomandata (ex art. 1 comma 4 lett. b del D.Lgs.124/1998 – prima parte)

Decreto Legislativo 29 aprile 1998, n. 124

pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 99 del 30 aprile 1998

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Visti gli articoli 5, 76, 87, 117, 118 e 128 della Costituzione;

Visto l'articolo 59, commi 50 e 51, della legge 27 dicembre 1997, n. 449;

Visto il decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 109;

Vista la preliminare deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella riunione del 3 aprile 1998;

Acquisito il parere della commissione Igiene e sanita' del Senato;

Acquisito il parere della commissione Affari sociali della Camera;

Acquisito il parere del Garante per la protezione dei dati personali;

Sentite le organizzazioni sindacali maggiormente rappresentative;

Acquisito il parere della conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, unificata con la conferenza Stato-citta' e autonomie locali;

Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella riunione del 24 aprile 1998;

Sulla proposta del Presidente del Consiglio dei Ministri e del Ministro della sanita', di concerto con i Ministri delle finanze, del tesoro, del bilancio e della programmazione economica, per la funzione pubblica e gli affari regionali e per la solidarieta' sociale;

E m a n a il seguente decreto legislativo:

Art. 1. Finalita' e criteri generali

1. Il Servizio sanitario nazionale garantisce la tutela della salute e l'accesso ai servizi alla totalita' dei propri assistiti, senza distinzioni individuali o sociali. Nell'ambito dei livelli essenziali di assistenza efficaci, appropriati ed uniformi posti a carico del Servizio sanitario nazionale sono individuate le prestazioni la cui fruizione e' subordinata al pagamento diretto da parte dell'assistito di una quota limitata di spesa, finalizzata a promuovere la consapevolezza del costo delle prestazioni stesse. La partecipazione e' strutturata in modo da evitare l'uso inappropriato dei diversi regimi di erogazione dei servizi e delle prestazioni.

2. In armonia con i principi e le finalita' del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 109, il presente decreto fissa i criteri, gli ambiti e le modalita' di applicazione del sistema di partecipazione al costo delle prestazioni, nonche' i criteri di esenzione dalla stessa per i singoli assistiti in relazione alla situazione economica del nucleo familiare e alle condizioni di malattia.

3. Nel rispetto del principio della sostenibilita' economica della spesa associata al consumo di prestazioni sanitarie soggette a partecipazione, e' riconosciuta agli assistiti l'esenzione dalla partecipazione in relazione a: a) la situazione economica del nucleo familiare, ai sensi dell'articolo 4; b) la presenza di specifiche condizioni di malattia, limitatamente alle prestazioni connesse, ai sensi dell'articolo 5.

4. Al fine di favorire la partecipazione a programmi di prevenzione di provata efficacia, di garantire l'accesso all'assistenza sanitaria di base, nonche' di assicurare il ricorso all'assistenza ospedaliera ogniqualvolta il trattamento in regime di ricovero ordinario risulti appropriato rispetto alle specifiche condizioni di salute, sono escluse dal sistema di partecipazione al costo e, quindi, erogate senza oneri a carico dell'assistito al momento della fruizione: a) le prestazioni di diagnostica strumentale e di laboratorio e le altre prestazioni di assistenza specialistica incluse in programmi organizzati di diagnosi precoce e prevenzione collettiva realizzati in attuazione del piano sanitario nazionale, dei piani sanitari regionali o comunque promossi o autorizzati con atti formali della regione; b) le prestazioni di diagnostica strumentale e di laboratorio e le altre prestazioni di assistenza specialistica finalizzate alla tutela della salute collettiva obbligatorie per legge o disposte a livello locale in caso di situazioni epidemiche, nonche' quelle finalizzate all'avviamento al lavoro derivanti da obblighi di legge; c) le prestazioni di medicina generale e di pediatria di libera scelta; d) i trattamenti erogati nel corso di ricovero ospedaliero in regime ordinario, ivi inclusi i ricoveri di riabilitazione e di lungodegenza post-acuzie, e le prestazioni strettamente e direttamente correlate al ricovero programmato, preventivamente erogate dalla medesima struttura, ai sensi dell'articolo 1, comma 18, della legge 23 dicembre 1996, n. 662.

5. Restano altresi' escluse dalla partecipazione al costo le prestazioni erogate a fronte di condizioni di interesse sociale, finalizzate a: a) la tutela della maternita', limitatamente alle prestazioni definite dal decreto del Ministro della sanita' del 6 marzo 1995, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 87 del 13 aprile 1995, da aggiornare entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto, sentito il Consiglio superiore di sanita' e la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome; b) la prevenzione della diffusione dell'infezione da HIV, limitatamente all'accertamento dello stato di infezione, in favore dei soggetti appartenenti a categorie a rischio, con comportamenti a rischio o incidentalmente esposti a rischio di infezione; c) la promozione delle donazioni di sangue, organi e tessuti, limitatamente alle prestazioni connesse all'attivita' di donazione; d) la tutela dei soggetti danneggiati da complicanze di tipo irreversibile a causa di vaccinazioni obbligatorie, trasfusioni e somministrazione di emoderivati di cui alla legge 25 febbraio 1992, n. 210, limitatamente alle prestazioni ivi indicate; e) i vaccini per le vaccinazioni non obbligatorie di cui all'articolo 1, comma 34, della legge 23 dicembre 1996, n. 662, nonche' quelli previsti da programmi approvati con atti formali delle regioni nell'ambito della prevenzione delle malattie infettive nell'infanzia.

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