Sezioni Unite della Corte di Cassazione sull’IRAP
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Depositata una importante sentenza emessa dalle Sezioni Unite della Corte di Cassazione (sentenza 7291/2016) che chiarisce che la medicina di gruppo in ambito convenzionale non è assimilabile ad una associazione tra professionisti ai sensi del Dlgs 446/1997, per cui non determina le condizioni di assoggettabilità all’imposta IRAP.
Nella sentenza si esprime il principio che la forma associativa della medicina di gruppo è un organismo promosso dal SSN per realizzare modalità più avanzate di offerta assistenziale, aspetto già contenuto nella legge 833/1978 istitutiva del SSN nella quale si prevedeva nel quadro degli Accordi Collettivi Nazionali la previsione di forme di collaborazione tra medici.
Si specifica altresì che l’utilizzo di personale al fine di garantire le funzioni di segreteria e prestazioni infermieristiche non rappresenta un elemento per sottoporre il medico alla tassazione IRAP.
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